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COME FARE PER

Istanza assegno maternita'

Descrizione:
Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri italiane, comunitarie e extracomunitarie che:
non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

Come Fare:
Per fare richiesta di assegno di maternità occorre:
essere madri cittadine: italiane;
comunitarie;
di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano (in base all'articolo 14 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950, alla Direttiva Comunitaria 13/12/2001 n. 2011/98/UE, al Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286, al Decreto Legislativo 09/07/2003, n. 215 e alla Legge Regionale 12/03/2008, n. 3);

essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo;
avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato;
avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
in caso di decesso della madre del neonato (articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452).

Informazioni specifiche:
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza ed è cumulabile con l'assegno per nucleo numeroso.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato dall'INPS che lo comunica annualmente sul proprio sito istituzionale.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Istruzione, Cultura e Sociale (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File wordISTANZA ASSEGNO MATERNITA' (163 KB)